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Medicina del Lavoro

I nostri principali servizi

CMD Centro Medico supporta ogni anno centinaia di Enti Pubblici e Aziende Private in tutta Italia con un servizio di sorveglianza sanitaria completo, efficiente e personalizzato.

Grazie a una rete nazionale di Medici Competenti, una segreteria operativa 12 ore al giorno, unità mobili attrezzate e un laboratorio analisi interno certificato, CMD garantisce un’organizzazione integrata anche per realtà aziendali complesse.

I nostri servizi sono conformi al D.Lgs. 81/08 e al D.Lgs. 101/2020.

Nomina del Medico Competente

Affianchiamo il datore di lavoro e l’RSPP con un team di Medici. Competenti selezionati per esperienza e affidabilità. Gestiamo la sorveglianza sanitaria con protocolli sempre aggiornati, inclusi test antidroga e alcol nei casi previsti.

Medici Autorizzati alla Radioprotezione

Forniamo Medici Autorizzati per aziende con personale esposto a radiazioni ionizzanti, come richiesto dal D.Lgs. 101/2020.

Analisi di laboratorio

Eseguiamo esami clinici e approfondimenti specialistici grazie al nostro laboratorio interno accreditato.

Segreteria e logistica dedicate

Un team con oltre 30 anni di esperienza si occupa di:

  • Gestione scadenze e appuntamenti
  • Coordinamento visite, riunioni, sopralluoghi
  • Archiviazione e invio dei giudizi di idoneità
  • Supporto nella comunicazione con gli Organi Competenti

Unità mobili e ambulatori

Disponiamo di ambulatori mobili autorizzati dal SSN per effettuare visite ed esami direttamente in azienda, senza interrompere l’attività lavorativa.

Rete Sanitaria Nazionale

CMD garantisce copertura sanitaria in tutto il territorio nazionale con un unico punto di coordinamento.

Vaccinazioni in azienda

Organizziamo campagne vaccinali (antitetanica, MPR, anti-influenzale, epatite B, ecc.) direttamente in sede aziendale, anche durante la sorveglianza sanitaria.

Corsi di Primo Soccorso

Formazione certificata per il personale aziendale, condotta dai nostri Medici Competenti.

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FAQ per Medici Competenti

La Legge 5 marzo 1963, n. 292 e ss.mm.ii. sulla vaccinazione antitetanica obbligatoria rendono obbligatoria la vaccinazione antitetanica per le seguenti categorie di lavoratori:

  • operai addetti alla manipolazione delle immondizie
  • operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
  • lavoratori del legno
  • metallurgici e metalmeccanici
  • lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
  • stallieri, fantini
  • conciatori
  • sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi
  • spazzini, cantonieri, stradini
  • sterratori
  • minatori
  • fornaciai
  • operai e manovali addetti all’edilizia
  • operai e manovali delle ferrovie
  • asfaltisti
  • straccivendoli
  • personale delle ferrovie elencato sotto la voce «personale dell’esercizio» (D.M. 22 marzo 1975 – G.U. 29 marzo 1975, n. 85)
  • marittimi e lavoratori portuali (D.M. 16 settembre 1975 G.U. 22 ottobre 1975, n. 280)
  • per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI 

Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) individua i lavoratori/gruppi di lavoratori che devono essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria e, pertanto, eseguire le visite mediche e i restanti accertamenti eventualmente disposti dal Medico Competente.

In generale sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria tutti i lavoratori esposti a rischi rilevanti per la salute (rumore, vibrazioni, ecc.) o per i quali esistano specifici obblighi di legge (alcol, droghe, ecc.).

Anche in questo caso la risposta dovrebbe trovarsi sul DVR.

In generale il datore di lavoro ha facoltà (non obbligo) di sottoporsi a Sorveglianza Sanitaria anche se questo svolge mansioni di rischio all’interno dell’azienda.

Nel caso in cui vi siano più soci, solo quello inquadrato come Datore di Lavoro ha facoltà di non sottoporsi a Sorveglianza Sanitaria. Per tutti gli altri soci invece sussiste l’obbligo.

L’Art. 21 del D.Lgs. specifica che ‘’i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti … hanno facoltà di beneficiare della Sorveglianza Sanitaria … ‘’

Sì, l’Articolo 41 al comma 2 lettera e-bis) prevede proprio la possibilità di eseguire una visita medica preventiva in fase pre-assuntiva.

Indipendentemente dal fatto che questo sia maggiorenne o meno, ai sensi della legge 81/2008, il lavoratore deve essere sottoposto a controlli sanitari. La normativa preclude alcune attività ai minorenni, il DVR dovrebbe includere una sezione apposita nella quale tratta la tematica.

È un ambulatorio mobile autorizzato che permette di svolgere le visite mediche direttamente in azienda, anche quando non siano disponibili spazi predisposti o infermerie.

L’unità mobile è un mezzo attrezzato che assolve a pieno le necessità dei controlli sanitari sul lavoratore, senza che questo si sposti, sottraendo tempo all’attività lavorativa.

Gli ambulatori Mobili di CMD Centro Medico dispongono di autorizzazione sanitaria del SSN.

CMD può offrire un servizio di assistenza a 360° che permette all’Azienda di concentrarsi sul proprio business senza distrazioni. Pensiamo noi a tutto. Il servizio è personalizzato.

No, è il Datore di Lavoro, o un suo Delegato, che nomina il Medico Competente. Una volta nominato il medico, l’ufficio personale dell’azienda fisserà le visite per i lavoratori.

Il lavoratore può chiedere una visita anche fuori dalla normale periodicità, solo se correlata ai rischi lavorativi, chiedendo una ‘visita a richiesta del lavoratore’, prevista dal D.Lgs. 81/08 Art. 41 comma 2 lettera c).

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